società artigiane, prevalenza nella
amministrazione e nelle maggioranze degli artigiani
Not. Pietro Ciarletta, pciarletta@notariato.it
21.09.2001
L'Albo delle
Imprese Artigiane – Provincia di
Ancona - in sede di iscrizione di una Srl con capitale sociale posseduto
al 55% dal socio che svolge lavoro personale e che ha anche la veste di
A.U., pare eccepisca quanto segue:
1. l’amministratore
unico ha rilasciato procura speciale per determinate categorie di atti,
regolarmente registrata e depositata presso il Reg. Imprese: dunque,
non è lui da solo che amministra;
2. - un articolo
dello statuto recita "l'assemblea ordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale (che altro non
è che l'art. 2486, c.c. - n.d.r.): dunque, con riferimento alla
straordinaria amministrazione, il socio non detiene la maggioranza all'interno
degli organi deliberanti.
Sono obiezioni non
prive di fondamento?
Not. Valeria Terracina, vterracina@notariato.it
23.09.2001
Anch'io mi trovo
alle prese con due società artigiane da iscrivere all'albo, e sulla base di una
prima lettura della normativa, posto che la legge richiede che i soci
artigiani "detengano la maggioranza degli organi deliberanti",
sono tre i profili da valutare:
a) l'organo amministrativo:
(i) se c'è un consiglio di amministrazione, questo dovrebbe essere considerato
"deliberante", quindi la maggioranza dei consiglieri dovrebbe essere
artigiana; (ii) se c’è un amministratore unico, a maggior ragione dovrebbe
essere artigiano.
Ma onestamente non
capisco l'obiezione sul procuratore, che di per sè non è certo un organo
deliberante; tanto che anch'io pensavo di rilasciare una procura al socio
non artigiano...
b) l'assemblea
ordinaria: fin qui nessun problema, posto che chi ha la maggioranza del
capitale sociale normalmente ha anche la maggioranza nell'assemblea ordinaria.
b) l'assemblea
straordinaria: bisogna vedere come si interpreta "maggioranza dell'organo
deliberante".
Se significa
semplicemente avere la maggioranza numerica in un organo, allora non sarebbe
necessario abbassare il quorum o avere i due terzi del capitale, posto che
l'organo in quanto tale, vale a dire l'assemblea, è unico, e diversi sono solo
i quorum deliberativi in sede straordinaria.
Questa è
l'obiezione che potresti muovere in riposta all'Albo imprese Artigiane.
Peraltro si
potrebbe pensare che la legge, con "maggioranza degli organi
deliberanti" volesse intendere "maggioranza negli organi
deliberanti", cioè che si abbia comunque la maggioranza in qualsivoglia
delibera.
In questo caso
bisognerebbe assicurare la maggioranza ai soci artigiani anche nell'assemblea
straordinaria.
Personalmente, per
prudenza e per amor del quieto vivere con i vari albi, vedrò di assicurare la
maggioranza agli artigiani anche nell'assemblea straordinaria.